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Soccorso istruttorio negli appalti pubblici: regolarizzazione ed integrazione documentale in sede di gara
10/04/2017
Ai sensi dell’art. 29 della Legge Provinciale n. 16/2015 e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l’agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fonriture della Provincia Autonoma di Bolzano comunica quanto segue:


1. CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE:

·       presentazione offerta oltre il termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte;

·       busta C): mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;

·       busta B): mancata presentazione dell’offerta tecnica, del progetto tecnico, ovvero di tutti gli elementi tali da qualificarla come offerta indeterminata;

·       presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica;

·       mancata effettuazione del sopralluogo “assistito” obbligatorio ed essenziale ai fini della presentazione dell’offerta;

·       omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità entro la data di presentazione dell’offerta;

·       non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente, anche con riguardo al divieto di avvalimento delle categorie SIOS per gli appalti di lavori;

·       la violazione dell’obbligo di indicare in sede d’offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare, qualora necessaria, per documentare il possesso dei requisiti dei concorrenti singoli o riuniti al momento della presentazione dell’offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione;

·       l’omessa specificazione nelle offerte degli oneri di sicurezza aziendale di cui all’art. 95 comma 10;

·       garanzia provvisoria non costituita anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, ovvero non intestata a favore della Stazione appaltante;

·       garanzia provvisoria sottoscritta da soggetto non legittimato ed autorizzato ad impegnare il garante.


2. CARENZE ESSENZIALI E NON ESSENZIALI SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO:

·       carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, nonché la mancanza della domanda di partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l’impossibilità di stabilire se il singolo requisito sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei seguenti casi:

a)    non sussiste la dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali o speciali;

b)    la dichiarazione sussiste ma è incompleta e/o irregolare;

c)     la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;

d)    la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;

·       l’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi del personale dipendente ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.P. n. 16/2015 (per gli appalti di servizi);

·       mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;

·       mancata indicazione in caso di R.T.I. negli appalti di forniture e servizi delle parti della fornitura o del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

·       mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purché la stessa sia già stata costituita alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta o importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla presentazione della cauzione definitiva ovvero l’assenza di altre clausole della garanzia;

·       mancata indicazione nella garanzia e/o dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva senza l’indicazione dei soggetti costituenti il RTI;

·       mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante;

·       in tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016. La mancata allegazione del contratto di avvalimento risulta sanabile solo se già firmato in data anteriore alla presentazione dell’offerta;

·       carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;

·       mancata sottoscrizione dell’offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta;

·       mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta;

·       nel caso di RTI ciascun singolo componente dovrà procedere per quanto di propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di esclusione dell’intero RTI;

·       clausole e disposizioni ambigue della lex specialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;

·       mancata allegazione nella busta amministrativa della sola documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC (mentre il mancato pagamento costituisce carenza non sanabile).


3. Il meccanismo di regolarizzazione opera come segue:

a)     invio della comunicazione (a mezzo PEC) al concorrente con termine perentorio di 10 gg. naturali e consecutivi (ai sensi dell’art. 29 L.P. 16/2015) per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall’autorità di gara;

b)    se il concorrente regolarizza entro il termine perentorio dato, si trascrive nel verbale l’avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio dato e si dichiara che il concorrente rimane in gara;

c)     se il concorrente non regolarizza entro il termine perentorio dato, viene escluso dalla procedura di gara.

Link documento ufficiale ACP


Il presente documento elaborato dall’ACP non riveste carattere vincolante per Stazioni appaltanti avendo mero contenuto descrittivo ed informativo.

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